Art. 28.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5, quantificati in 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante parziale destinazione delle maggiori entrate tributarie registrate nel corso dell'anno 2007 rispetto alle previsioni iniziali nonché tramite

 

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i risparmi di spesa conseguenti agli interventi di contenimento della spesa pubblica nelle amministrazioni statali. A tale fine, a decorrere dall'anno 2008, l'ammontare complessivo delle spese correnti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, non può essere superato per i tre anni successivi, purché l'eventuale aumento delle spese obbligatorie trovi una corrispondente copertura tramite la riduzione di altre spese correnti.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, sono posti a carico del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del capo V e dell'articolo 27, pari, rispettivamente, a 270 milioni di euro e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, sono posti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.